LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-09-2001
REGIONE LAZIO

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 25
del 10 settembre 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92  

Allegato 1:
Allegato  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE


Promulga



La seguente legge:

ARTICOLO 50

 

(Disciplina delle modalità dei termini di scadenza per 
l’ottenimento dei benefici di cui all’articolo 44, comma 2 
concernente il fondo regionale per la concessione dei contributi 
in conto interessi sui mutui concessi dall’I.C.S. — Istituto per il 
Credito Sportivo - della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12)
1.                 In deroga all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, 
n. 6, possono essere presentate, ai sensi della legge regionale 
4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, all’assessorato 
regionale competente in materia di cultura, spettacolo, sport e 
turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le domande di contributo a valere per 
l’esercizio finanziario 2001, anno di prima attuazione della 
convenzione tra la Regione, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il 
CONI avente per oggetto la messa a norma ed abbattimento 
delle barriere architettoniche, la costruzione, l’acquisizione, il 
completamento, l’ampliamento ed il miglioramento delle 
funzionalità di impianti sportivi e per la loro manutenzione 
straordinaria e l’acquisizione in uso, nonché per l’acquisto di 
attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi 
attrezzati per l’attività motoria.
2.                 Per gli anni successivi le domande di finanziamento devono 
pervenire alla Regione entro il termine previsto dall’articolo 93 
della l.r. 6/1999.
3.                 I mutui possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 32 
della l.r. 6/1999, ai seguenti soggetti:
a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;
b) alle federazioni sportive nazionali;
c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione 
sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;
d) alle società ed associazioni sportive affiliate agli enti di 
promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di 
lucro.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 12 del 1997 Articolo 44

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Articolo 93

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 51 del 1979

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Articolo 32

 

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